Ricostruzione carriera: bisogna applicare novità CCNL

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Le segreterie scolastiche dovranno attenersi per la ricostruzione di carriera del personale alla nota n. 2422 del 7 dicembre 2018 del Miur. Questa fornisce indicazioni in merito all’aggiornamento delle funzioni di Gestione della carriera del personale scolastico in seguito all’applicazione del CCNL 2016‐18. Ricordiamo a tutto il personale docente e Ata di monitorare le segreterie per la propria ricostruzione di carriera perché cade in prescrizione dopo 10 anni dalla data di immissione in ruolo ed economicamente si prescrive a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

Circolare Miur

Precisiamo che il 16 ottobre 2017 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare in cui evidenza che il diritto a ricevere gli arretrati non va in prescrizione se la domanda è stata presentata nei tempi e il decreto di ricostruzione invece è stato tardivo. La legge 107 ha inserire la norma che dispone che le domande per la ricostruzione di carriera devono essere presentate al dirigente scolastico tra il 1 settembre e il 31 dicembre, mentre in precedenza poteva essere presentata in qualsiasi momento dell’anno. Ecco l’ennesima pecca della “buona scuola”. Ma vediamo ora separatamente per il personale docente e per il personale Ata le nuove indicazioni per le segreterie scolastiche e in seguito invece ciò che riguarda tutto il personale.

Personale docente

In seguito alle novità del CCNL del 19 aprile 2018 per il personale docente le segreterie dovranno adempiere ai seguenti punti :

  • attribuzione incrementi previsti nella tabella A1 allegata al CCNL 19‐04‐2018 alle date del 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2017;
  • attribuzione alla data del 1° marzo 2018 dello stipendio a regime previsto nella tabella B1;
  • lncremento della retribuzione personale docente previsto nella tabella E1.1 allegata al medesimo CCNL

Personale Ata

In seguito alle novità del CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata le segreterie dovranno adempiere ai seguenti punti:

  • attribuzione degli incrementi previsti nella tabella A1 allegata al CCNL 19‐04‐2018 alle date del 1° gennaio 2016 e 1° gennaio 2017;
  • attribuzione alla data del 1° marzo 2018 dello stipendio a regime previsto nella tabella B1;
  • l’incremento delle indennità fisse (indennità di direzione o CIA) previsti nelle tabelle E1.2 e E1.3 allegata al medesimo CCNL

La ricostruzione di carriera riguarda tutto il personale

Per tutto il personale, a partire dalla data del 1° aprile 2018, l’indennità di vacanza contrattuale non è più corrisposta come voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare producendo lo stipendio a regime previsto dalla tabella C1 allegata al CCNL. Pertanto in seguito alle novità del CCNL del 19 aprile 2018 per tutto il personale le segreterie dovranno adempiere ai seguenti:

  • attribuzione dei suddetti incrementi negli articoli di “passaggio a posizione stipendiale successiva”, a partire dal 1° gennaio 2016;
  • attribuzione di detti incrementi “ai soli fini del trattamento di quiescenza”, per il personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2016 (o deceduto il 1° gennaio 2016) al 31 dicembre 2018;
  • predisposizione dei decreti di riconoscimento dei servizi e benefici per il personale immesso in ruolo per la prima volta o passato di ruolo/qualifica nell’a.s. 2016/17 o 2017/18;
  • predisposizione del sistema ad emanare decreti con sviluppo della progressione di carriera in rettifica a precedenti decreti con data di riferimento (inizio sviluppo) non successiva al 1° aprile 2018.

Inoltre per il personale riammesso in servizio negli a.s. 2016/17 e 2017/18, predisposizione del sistema ad emanare decreti di sviluppo della progressione di carriera per il personale riammesso con decorrenza economica non successiva al 1° settembre 2018; per il personale con precedente provvedimento manuale, predisposizione del sistema ad emanare decreti di sviluppo della progressione di carriera con data di riferimento (inizio sviluppo) non successiva al 1° aprile 2018.

Cosa deve fare la scuola se la pratica è già stata inserita?

Le pratiche per la ricostruzione carriera, già presenti a sistema e riguardanti il personale ancora in servizio o cessato dallo stesso dal 2 gennaio 2016, con applicazione del CCNL del 04/08/2011 (“Ultima Norma Applicata” = CCNL 2011, 2014), devono essere ricalcolate o cancellate. Se la pratica da ricalcolare riguarda un passaggio di ruolo/qualifica con decorrenza economica 01/09/2016, bisognerà cancellare quella di passaggio e ricalcolare  in base al ruolo precedente, al fine di recepire il nuovo CCNL nell’ultimo inquadramento del ruolo precedente. Le pratiche, per definire la carriera del dipendente, possono  quindi essere ricalcolate, completate, modificate o cancellate dall’ufficio (scuola o USP) che le ha aperte e solo sino a quando il dipendente resta in carico al medesimo. In caso di trasferimento del dipendente, il fascicolo passa al nuovo ufficio. Le pratiche incomplete vanno cancellate dal nuovo ufficio che ne aprirà una nuova.

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